Come tutti sanno dal 2019 è stato introdotto l’Esterometro.
Il nuovo adempimento riguarda la comunicazione telematica dei dati di tutte le operazioni effettuate da e verso operatori non residenti (operazioni transfrontaliere).
Riguarda tutte le operazioni effettuate verso soggetti non identificati nel territorio dello stato, identificabile come la comunicazione di tutte le operazioni in entrata ed in uscita verso soggetti Comunitari e non comunitari ( Extra UE). Gli operatori IVA residenti comunicano le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Sono esclusi dall’adempimento i soggetti esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica (come minimi e forfettari).
I dati da indicare
Nel modello approvato con Provvedimento delle Entrate 30.04.2018, art. 9.1, vanno incluse le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l’operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Le fatture da comunicare:
- le fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ( non stabilito)ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
- le fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
- le fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
- le autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari; ( Consigliata E-Fattura)
- le autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe. (Consigliata E-Fattura)
A tal fine occorre indicare nell’esterometro l’acquisto di merce che si trova in Italia con fattura ricevuta:
- da fornitore comunitario ;
- da fornitore extracomunitario.
Non rientrano tra i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato:
- i soggetti non residenti direttamente identificati (C.M. 13/E/2018);
- i soggetti non residenti che non hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia;
- i soggetti esteri che non sono in possesso di una partita Iva.
Scadenza Mensile
Dando per scontato che la prima scadenza per effettuare le comunicazioni relative all’Esterometro è slittata per decreto al 30 aprile 2019, ed è ormai passata, questo adempimento è tuttavia di natura “Mensile”, infatti la comunicazione va inviata con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate. L’invio telematico dei dati deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
- alla data di emissione, per le fatture emesse (attive);
- alla data di ricezione (data di registrazione della fattura d’acquisto), per le fatture ricevute (passive) entro l’ultimo giorno del mese successivo.
Il comma 3-bis dell’articolo 1, del DLgs n 127/2015 prevede infatti che:
“I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”.
È possibile ovviare al problema fatture emesse emettendo fatture elettroniche per le operazioni attive verso l’estero, cosa che avviene inserendo il codice destinatario “ XXXXXXX”. Partita Iva : ES…. . Qualora il CAP non rispettasse i 5 caratteri numerici inviare “00000”.
Il problema principale riguarda però le fatture ricevute, quelle passive:
Entro l’ultimo giorno del MESE vanno comunicate tutte le fatture passive ricevute nel mese precedente, Esempio: Al 31 MAGGIO 2019 vanno comunicate tutte le fatture passive ricevute ad APRILE 2019.
L’obbligo di invio dell’esterometro riguarda quindi soltanto le operazioni per le quali non è stata emessa una fattura elettronica (facoltativa per le operazioni estere) o una bolletta doganale.
Riepiloghiamo in questa tabella le date da ricordare per il 2019.
Periodo operazioni | Termine per la trasmissione |
Gennaio, Febbraio e Marzo 2019 | 30 aprile 2019 (*) |
Aprile 2019 | 31 maggio 2019 |
Maggio 2019 | 30 giugno 2019 |
Giugno 2019 | 31 luglio 2019 |
Luglio 2019 | 31 agosto 2019 |
Agosto 2019 | 30 settembre 2019 |
Settembre 2019 | 31 ottobre 2019 |
Ottobre 2019 | 30 novembre 2019 |
Novembre 2019 | 31 dicembre 2019 |
Dicembre 2019 | 31 gennaio 2020 |
Termine prorogato dal DPCM 27.2.2019 pubblicato sulla G.U del 5.3.2019
Casi di esclusione dall’esterometro
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prot. 89757
L’indicazione nell’esterometro può essere evitata nel caso vi sia una Bolla Doganale o nel caso di emissione di Fattura Elettronica. Tuttavia la comunicazione resta facoltativa.
Per espressa previsione dell’articolo 1 del d.lgs. n. 127 del 2015, un’operazione documentata tramite bolletta doganale non è soggetta all’obbligo di fatturazione elettronica, né alla comunicazione di cui al medesimo articolo 1, comma 3-bis c.d. “esterometro”) Trattasi infatti di operazioni già a conoscenza dell’Agenzia delle entrate in quanto transitate in dichiarazione doganale o SDI.
I contribuenti, per evitare di compilare l’esterometro, possono emettere al soggetto estero fattura elettronica, indicando come codice destinatario “XXXXXXX” e proseguendo la numerazione progressiva del registro delle vendite. È possibile dare uno sguardo a questo articolo ” E-Fattura verso Soggetti comunitari ed Extra UE”.
In tal caso dovranno rilasciare al cliente estero copia cartacea con attestazione della conformità all’originale informatico.
Inviando la Fattura elettronica emessa nei confronti del soggetto non residente nei modi e termini previsti dal provvedimento 89757 del 30 aprile (quindi trasmissione allo SDI con le modalità previste per le e-fatture emesse nei confronti dei soggetti residenti), e consegnata la copia cartacea, o anche analogica della fattura emessa al cliente estero (dato che probabilmente non sarà in condizioni di interpretare il formato xml), il contribuente è esonerato dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati previsto dal punto 9 del provvedimento e potrà gestire le fatture elettroniche “estere” con la stessa procedura utilizzata per quelle italiane.
Soggetti esonerati
I soggetti esonerati dall’obbligo di segnalazione delle operazioni verso l’estero coincidono, sostanzialmente, con coloro che sono esclusi dall’obbligo della fattura elettronica.
Si tratta di:
- Contribuenti in regime di vantaggio;
- Contribuenti in regime forfettario;
- Produttori agricoli in regime di esonero;
- ASD in regime L. n. 398/91, con proventi conseguiti nel precedente periodo d’imposta non eccedenti € 65.000,00, nell’ambito dell’attività commerciale;
- Contribuenti soggetti all’invio dei dati fatture al Sistema Tessera Sanitaria (solo per il 2019 e con riferimento alle sole fatture soggette alla trasmissione con il sistema TS).
L’esterometro non esclude la presentazione dell’Intrastat
Gli obblighi in tema di Intrastat sono invariati nel 2019 e sono scollegati dall’adempimento “Esterometro”, questo perchè il sistema di fatturazione elettronica rimane comunque carente dei dati statistici ISTAT forniti attraverso gli elenchi :
- Chi presenta i modelli Intrastat con periodicità trimestrale, deve in ogni caso presentare l’Intrastat del primo trimestre 2019 entro il 26 aprile 2019. L’obbligo di trasmissione degli elenchi non è stato dunque eliminato.
Per gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti passivi Ue, la presentazione dei modelli INTRA-2 è attualmente dovuta solamente ai fini statistici, con periodicità mensile, esclusivamente al di sopra della soglia trimestrale di 100.000 euro (per i servizi) oppure di 200.000 euro (per i beni), con riferimento ad almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
Per le operazioni attive (modelli INTRA-1) sono da indicare le cessioni intracomunitarie e le prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter del DPR 633/72), rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella Ue.
Sanzioni
In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere ( verso l’estero), è prevista una sanzione amministrativa pari ad € 2 per ogni fattura (con un limite massimo di euro 1.000 per trimestre).
È prevista una riduzione, pari alla metà della sanzione, applicabile anche al limite massimo per trimestre, se la regolarizzazione della violazione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione (euro 1 per ogni fattura, con un limite massimo di euro 500).
In sostanza, si tratta delle stesse sanzioni previste per lo spesometro per le quali non si applica il cumulo giuridico e si rende applicabile il ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D.lgs. n. 472/1997 (Risoluzione n. 104/E/2017).
Nel caso in cui fosse scartato un file inviato nei termini, è possibile effettuare il reinvio entro cinque giorni dalla data dello scarto senza applicazione di sanzione. Inoltre la regolarizzazione della violazione ed il versamento della sanzione possono non essere contestuali.