Dal primo gennaio 2019 diventa obbligatoria l’emissione della fattura elettronica (e-fattura) , ad eccezione delle fatture emesse nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello stato.
Tuttavia per una questione organizzativa ( inviare tutte fatture elettroniche, ed archiviarle tutte) e data la circostanza che è possibile emettendo fattura elettronica anche per questi soggetti, non indicarle nell’Esterometro, è consigliabile emettere documento elettronico. Salvo inviare copia cartacea in ogni caso al cliente.
Ecco alcune indicazioni:
Soggetti Comunitari
In caso di cessione di beni a soggetto passivo comunitario, questa operazione non risulta imponibile ai sensi dell’art. 41 c.1 D.L. 331/93. La fattura elettronica non sarebbe obbligatoria ma può essere emessa facoltativamente compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX”, indicando la partita IVA comunitaria.
L’indicazione della Natura per Inversione contabile è N6.
Lo stesso vale anche nel caso di prestazione di servizi nei confronti di soggetto passivo comunitario (Art. 7 ter. DPR 633/72).
“Se non si opta per l’emissione della fattura elettronica , l’operazione dovrà essere comunicata nell’esterometro.
Va in ogni caso presentato il modello Intra 1 bis, mensile o trimestrale, a seconda della circostanza che si superi o meno la soglia di 50.000 euro e sempre per le prestazioni di Servizi Rese.
Trattamento diverso ha il caso delle cessioni di beni nei confronti di soggetto passivo comunitario identificato in Italia (artt. 17 e 35-ter del D.P.R. n.633/1972) la fattura elettronica non è obbligatoria, ma l’emissione evita l’indicazione nell’esterometro.
Si effettua compilando il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “0000000”, insieme all’indicazione della partita IVA italiana.
Ecco un articolo in cui puoi trovare indicazioni sull’ Esterometro
Soggetti Non Comunitari ( EXTRA-UE)
In caso di cessione di bene nei confronti di soggetto extracomunitario (non imponibile ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera a) del DPR 633/1972) la fattura elettronica è facoltativa, ed evita l’esterometro.
Va inserito sempre nel campo “CodiceDestinatario” il codice convenzionale “XXXXXXX”. Nel campo “identificativo fiscale IVA” va invece inserito il codice OO 99999999999 per i soggetti “extra UE”.
Identificativo Natura N2.
In caso di prestazioni di servizi resta uguale la procedura, è da verificare l’identificativo Natura.
EMISSIONE E-Fattura | ||
TIPOLOGIA CLIENTE | Non residenti non stabiliti ma identificati | Non residenti, non stabiliti, non identificati |
CODICE DESTINATARIO | “0000000” | “XXXXXXX” |
FIRMA ELETTRONICA | NO | SI |
OBBLIGO INDICAZIONE NELL’ESTEROMETRO | NO | NO |
Nota particolare merita l’emissione di Autofattura per l’estrazione dai “Depositi Iva” per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.
Per tali operazioni resta possibilie la fattura emessa con il metodo tradizionale ( Cartacea), tuttavia per una gestione uniforme della contabilità e per l’immissione nei registri iva nonchè per la conservazione digitale, è consigliabile emettere E-Fattura.
Nel caso in cui la merce dovesse subire una variazione in termini di valore (un incremento), quindi nel caso in cui il valore di detti beni venga incrementato di eventuali oneri accessori, per cui questi assumeranno un nuovo valore rispetto a quello in entrata ( Fattura di immissione), andrà emessa un Autofattura con il valore incrementato nella modalità Elettronica (il Codice destinatario è ovviamente quello del Cedente-Ricevente).